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Comunità Energetiche e Autoconsumatori Collettivi

In questo articolo vogliamo chiarire le differenze tra Autoconsumatori Collettivi e Comunità Energetiche, le due nuove configurazioni introdotte dalla direttiva comunitaria RED II

Autoconsumatori collettivi

Sono clienti finali che, agendo come gruppo, producono energia rinnovabile da fotovoltaico o altre fonti (cogenerazione ad esempio come raccontato nel nostro webinar del 16/12/2020) per il proprio consumo con la possibilità di immagazzinarla e di venderla.
Quest’ultimi devono trovarsi nello stesso edificio e/o condominio!

Comunità Energetiche Rinnovabili

Sono dei soggetti giuridici costituiti in impresa sociale o ente del terzo settore che:

  • Preveda una partecipazione aperta e volontaria;
  • Sia autonoma e controllata da azionisti o membri che sono posti nelle vicinanze degli impianti di produzione gestiti dalla CER;
  • I membri possono essere persone fisiche, PMI (piccole e medie imprese), enti di territorio, autorità locali e amministrazioni comunali per le quali la partecipazione alla CER non costituisca l’attività primaria;
  • Abbia come obiettivo principale fornire benefici ambientali, economici e sociali ancorché profitti finanziari;

Altra condizione, valevole per entrambe le forme sopra indicate, è che gli impianti (o potenziamenti) siano entrati in vigore dopo il 01 marzo 2020 ed entro sessanta giorni successivi dall’entrata in vigore del provvedimento di recepimento della RED II previsto entro il 30 giugno 2021.

Chiaramente gli impianti dovranno aver ricevuto l’OK del GSE 🙂

Quanto valgono gli incentivi per le Comunità Energetiche Rinnovabili e per gli Autoconsumatori collettivi?

Ai sensi della Legge 8/2020, al modello di regolazione identificato da ARERA, al sistema di incentivazione definito dal Decreto del MiSE e al sistema di detrazioni fiscali in vigore, gli autoconsumatori collettivi e le CER si vedranno riconosciuti per 20 anni:

  • 100 euro al MWh nel caso di autoconsumo collettivo;
  • 110 euro al MWh nel caso di una Comunità energetica rinnovabile;

Ricordiamo che tali valori sono calcolati sull’energia elettrica prodotta e che risulti condivisa ove, per Energia Condivisa si intende, in ogni ora, il minimo tra la somma dell’energia elettrica effettivamente immessa e la somma dell’energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione.

Definizione energia condivisa

Ai valori di cui sopra si dovrà poi aggiungere:

  • La restituzione delle componenti definite da ARERA sull’energia condivisa che ammontano a circa 10 €/MWh per l’autoconsumo collettivo e 8 €/MWh per le CER;
  • La remunerazione dell’energia immessa in rete a prezzo zonale orario, ovvero circa 50 €/MWh;
  • L’accesso alle detrazioni fiscali per i partecipanti;

Un caso pratico dal punto di vista tecnico e dei conti

Al fine di chiarire quanto sopra esposto riportiamo un interessante caso pratico pubblicato nelle scorse settimane sulla rivista QUALENERGIA.it

Un condominio composto da 20 famiglie, che abbia spazio sufficiente sul tetto o su pensiline del parcheggio. Parliamo di circa 150-200 mq a seconda che i moduli siano posati su una superficie piana o inclinata per installare un impianto da 20 kWp, senza accumulo, a un costo che possiamo stimare in circa 30.000 euro.

Ammettiamo che il nostro impianto FV, esemplificativo da 20 kWp, produca nel corso dell’anno circa 25.000 kWh e che il consumo elettrico complessivo delle 20 famiglie che lo usano sia di circa 40.000 kWh, in base al consumo medio di circa 2.000 kWh rilevato da ARERA negli ultimi due anni fra utenze domestiche del mercato libero e quelle del mercato tutelato.

Per quantificare i vantaggi che può dare un impianto configurato per l’autoconsumo collettivo (o anche per una Comunità Energetica), bisogna valutare, su base oraria, quanta energia prodotta dall’impianto sarà effettivamente condivisa, cioè immediatamente autoconsumata, “al netto della sola energia elettrica prelevata per la quale non sono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e distribuzione”, come recita il decreto.

Dei 40.000 kWh consumati complessivamente, diciamo circa un terzo, cioè 13.500 kWh, saranno consumati la notte, e quindi non è possibile coprirli con un impianto FV privo di accumulo. Rimangono 26.500 kWh teoricamente disponibili per l’autoconsumo collettivo.

Ad abitudini di consumo invariate rispetto al periodo in cui non c’era un impianto a energie rinnovabili l’autoconsumo delle famiglie italiane è stimabile attorno ad un terzo della produzione di un impianto FV domestico; quindi, arrotondando per eccesso, circa 8.500 kWh (8,5 MWh) rispetto ai 25.000 kWh di generazione annuale complessiva dell’impianto FV, con i restanti 16.500 kWh non autoconsumati che andranno a finire in rete.

Semplificando al massimo i conti, ciò vuol dire che il nostro condominio riceverà un incentivo pari a 100 € x 8,5 MWh = 850 € all’anno.

Bisogna poi aggiungere la restituzione della quota energia dell’elettricità autoconsumata, pari a circa un quarto del prezzo complessivo al kWh che gli utenti pagano in bolletta.

Se il prezzo comprensivo di tutto in bolletta è pari, ammettiamo, a 0,20 €/kWh, la restituzione della quota energia sull’elettricità autoconsumata ammonterà a circa 0,05 €/kWh (50 € per MWh), vale a dire € 0,05 x 8.500 kWh = 425 €.

A questi, si deve poi sommare l’esenzione di ARERA sulla componente di trasmissione dell’energia autoconsumata: non passando per la rete di trasmissione, infatti, ARERA ha già deliberato che il prezzo di trasmissione di questa porzione di energia verrà scontato dalla bolletta, con un rimborso quantificabile in circa 10 €/MWh. Per il nostro ipotetico condominio si tratta quindi di un risparmio pari a 8,5 MWh x 10 € = 85 €.

E siamo arrivati quindi a 150-160 euro per MWh di incentivi.

A questi bisognerà, infine, sommare la remunerazione per l’energia immessa in rete, diciamo ad un prezzo unico nazionale (PUN) che negli ultimi quattro anni ha avuto un valore medio di circa 0,05 € per kWh (50 € per MWh), con un conseguente introito di € 0,05 x 16.500 kWh = 825 €.

Ricapitolando i vari benefici:  850 € (incentivo) + 425 € (restituzione quota energia) + 85 € (esenzione Arera) + 825 € (vendita) = 2.185 €

Cifra che rappresenta un margine lordo sull’investimento di circa il 7,2% con un rientro dall’investimento stimato in quasi 14 anni.

Se però si ammette, come dovrebbe essere logico, che chi installa un impianto fotovoltaico modificherà almeno in parte le proprie abitudini, spostando il più possibile i consumi nelle ore diurne della produzione fotovoltaica, è lecito allora stimare che la quota oraria di energia immediatamente autoconsumata e condivisa dal condominio aumenterà da un terzo a circa il 60% e fino a due terzi.

Ammettiamo per semplicità dei conti che l’autoconsumo raddoppi da un terzo a due terzi, arrotondati per difetto a 16.500 kWh: anche l’incentivo raddoppierà più o meno a 1.650 €.

Aggiornando le stime rispetto al maggiore autoconsumo, alla minore immissione in rete e alle altre voci legate alla restituzione della quota energia e ad ARERA, si hanno i seguenti vantaggi:
€ 1.650 (incentivo) + 825 (restituzione quota energia) + 165 (esenzione Arera) + 425 (vendita) = € 3.065
Tale valore rappresenta un margine lordo sull’investimento di circa il 10,2% con un rientro stimato in poco meno di 10 anni.

Come per un impianto FV individuale, anche per un impianto FV condominiale per l’autoconsumo collettivo gli utenti faranno bene a concentrare i loro consumi nelle ore centrali della giornata, in modo da sfruttarne il più possibile la produzione.

Se poi, oltre all’impianto fotovoltaico, si installasse anche un sistema di accumulo, la quota autoconsumata collettivamente aumenterebbe ancora, toccando presumibilmente livelli intorno all’80% dei consumi totali diurni e notturni, con un conseguente aumento dei vari vantaggi, che andrebbero a compensare il maggiore esborso fatto per il sistema di accumulo.

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